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O.M. MIUR 12.07.2005

Trasferimenti del personale docente delle Accademie e dei Conservatori di Musica.

Art. 8 - Documentazione delle domande

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della Asl e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente pubblico ospedaliero o dall'Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale sanitario o da un Medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata

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