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O.M. MIUR 12.07.2005

Trasferimenti del personale docente delle Accademie e dei Conservatori di Musica.

Art. 9 - Adempimenti dei direttori delle Accademie e dei Conservatori

1. Il direttore dell'istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituto e sul predetto sito internet entro la data del 10 settembre 2005, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex legge n. 241/1990.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della legge n. 241/1990, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.

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