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Sentenza Corte Costituzionale 22.07.2005, n. 303

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), promosso con ordinanza del 29 settembre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti nella controversia vertente tra la s.n.c. Agenzia Ippica Sirio di Maria Cipolla & C., e l'Agenzia delle entrate ed altro, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da un'agenzia ippica nei confronti dell'Agenzia delle entrate - con l'intervento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato - avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive versata nel periodo compreso tra il 16 giugno 1998 ed il 19 febbraio 1999, la Commissione tributaria provinciale di Chieti, con ordinanza del 29 settembre 2003, ha sollevato - in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione - due questioni di legittimità costituzionale: la prima concernente l'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); la seconda concernente l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1.1. - Quanto alla prima questione, il giudice rimettente ritiene che la denunciata disposizione conferisca al Governo il potere di individuare con regolamento i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli e che pertanto si ponga in contrasto con gli evocati parametri costituzionali,

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