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Sentenza Corte Costituzionale 26.07.2005, n. 319

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2004.

Omissis

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 9 aprile 2004 e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), che affida alla Regione l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1); indica l'obiettivo da perseguire mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi e di specificarne "durata", "programmi di studio" e "modalità di valutazione finale" (art. 2, comma 1); attribuisce alla stessa Giunta il compito di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di individuarne i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza (art. 2, comma 2).

Secondo il ricorrente, questa legge - in quanto attinente alle "professioni" (sanitarie ausiliarie), ovvero ("ma più latamente") alla "tutela della salute" - riguarda materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il conseguente

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