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Sentenza Corte Costituzionale 27.07.2005, n. 336

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, nonché dell'allegato n. 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Marche notificati il 5 e il 13 novembre 2003, depositati in cancelleria il 14 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 79 e 80 del registro ricorsi 2003.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Le Regioni Toscana e Marche hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Entrambe le ricorrenti hanno impugnato gli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95, nonché l'allegato n. 13, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; la Regione Marche ha denunciato anche il contrasto degli artt. 90, 91, 92 e 94, nonché degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La materia disciplinata dal Codice, esordiscono le ricorrenti, non è riconducibile ai titoli di legislazione esclusiva statale, ma ricade in ambiti di competenza legislativa concorrente quali l'ordinamento della comunicazione, il governo del territorio, la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, e, per alcuni profili, tocca materie di competenza residuale quali l'industria e il commercio, l'urbanistica e l'edilizia, i lavori pubblici. Allo Stato dovrebbe quindi essere, tutt'al più, riservata la predisposizione dei principî fondamentali, restando al legislatore regionale la disciplina sostanziale e procedimentale. Ebbene, con tutte le disposizioni impugnate, secondo i ricorsi regionali, il legislatore statale definirebbe al contrario una regolamentazione minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operante nei confronti

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