D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138
1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio.
2. La richiesta di assistenza può provenire dal minore dai suoi genitori o dall'Autorità giudiziaria.
3. Le località nelle quali devono essere trasferiti i nuclei familiari, i cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di protezione ovvero al programma speciale, sono individuate tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.
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