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D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione. (G.U. 19.07.2005, n. 166)

Art. 10 - Assistenza psicologica ai minori sottoposti a speciali misure di protezione

1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio.

2. La richiesta di assistenza può provenire dal minore dai suoi genitori o dall'Autorità giudiziaria.

3. Le località nelle quali devono essere trasferiti i nuclei familiari, i cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di protezione ovvero al programma speciale, sono individuate tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

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