D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138
1. I dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione, ad eccezione dei testimoni di giustizia di cui al successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o in altro analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del programma senza la corresponsione di emolumenti.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono chiedere al Servizio Centrale di Protezione, successivamente alla comunicazione del provvedimento di ammissione al programma, l'attivazione della procedura per la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se ciò non sia possibile, il distacco o comando presso altra amministrazione o ente pubblico, d'intesa con questi ultimi secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, la sede lavorativa presso cui trasferire gli interessati. A tale scopo, interpella le amministrazioni e gli enti pubblici competenti, nonché le Autorità provinciali di pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento è comunque disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Agli interessati è garantito il mantenimento del livello retributivo goduto alla data del collocamento in aspettativa o in analogo istituto aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonché il riconoscimento del period
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