D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138
1. Ai dipendenti privati ammessi al programma speciale di protezione è mantenuto il posto di lavoro con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
2. Successivamente alla deliberazione della Commissione centrale di ammissione al programma speciale, il Servizio Centrale di Protezione provvede, se gli interessati lo richiedono, al loro trasferimento, se possibile, in altra sede della medesima azienda, previ accordi con il datore di lavoro e fatte salve le esigenze di sicurezza.
3. Nella determinazione delle misure di protezione, il Servizio Centrale di Protezione tiene conto delle esigenze di ricollocazione lavorativa di cui al precedente comma.
4. Il Servizio Centrale di Protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso è corrisposto su istanza documentata degli interessati.
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