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D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione. (G.U. 19.07.2005, n. 166)

Art. 8 - Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa

1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle località in cui gli interessati effettuano le prestazioni.

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