D.M. Ministero dell'interno 13.05.2005, n. 138
1. Ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione sono affidate a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, la Commissione centrale provvede a darne tempestiva informazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni ed a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui àmbito è il luogo dell'ultima residenza del minore.
2. Se la competenza ad assumere provvedimenti che riguardano il minore appartiene ad un tribunale diverso, l'ufficio del pubblico ministero trasmette l'informazione ricevuta al corrispondente ufficio presso il tribunale competente.
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