D.M. M.I.T. 05.05.2005
1. All'esito della indagine di mercato effettuata dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, il Dipartimento sottoscrive singole convenzioni con ciascun fornitore ammesso al progetto, nelle quali vengono fissati i limiti quantitativi della fornitura dei PC offerti, con indicazione delle relative condizioni di vendita, delle percentuali di sconto o dei prezzi praticabili.
2. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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