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D.M. MIUR 26.05.2005

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno 2005/2006. (G.U. 26.07.2005, n. 172)

Formula iniziale

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 25 e 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e, in particolare, l'art. 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 63, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 255, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2004/2005, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Preso atto che, successivamente all'emanazione del citato decreto, la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate dagli organi competenti a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

Constatato, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore di cinque unità rispetto a quella de

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