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Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005

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Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999 (approvata con d.m. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004)

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A - Titoli di accesso alla graduatoria

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

1) Per il superamento di un concorso , per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità , relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) , i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 punti 12

per il punteggio da 60 a 65 punti 15

per il punteggio da 66 a 70 punti 18

per il punteggio da 71 a 75 punti 21

per il punteggio da 76 a 80 punti 24

per il punteggio da 81 a 85 punti 27

per il punteggio da 86 a 90 punti 30

per il punteggio da 91 a 95 punti 33

per il punteggio da 96 a 100 punti 36

2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.

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