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Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005

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Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all'altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti

1. Sono disposti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi dei decreti direttoriali del 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004.

2. A norma dell'art. 1, comma 1/bis della legge n. 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

3. Per l'insegnamento di Strumento musicale nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche, previste dagli articoli 6 e 7.

5. Il personale docente ed educativo, già inserito nella 1ª, 2ª e 3ª fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie perman

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