Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire, nella medesima provincia, rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.
3. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con decreto ministeriale 20 maggio 2000 n. 201 e nel decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia, a tale scopo prescelta.
L'aspirante a posti di insegnamento di scuola dell'infanzia e/o di scuola primaria può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi.
Il personale incluso in graduatoria permanente esprime le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha già titolo a figurare per l'anno scolastico 2005/2006, ovvero preveda di poter figurare in 3ª fascia, in virtù
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