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Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005

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Art. 12 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. Le domande per il trasferimento di graduatorie, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate nell'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2 ), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (*) dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo (www.istruzione.it) e nella rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (modello 3).

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere prodotta dai candidati di Strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata,

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