Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005
1. La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella 1ª e nella 2ª fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12/2/2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004 (allegato 1).
2. A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) non costituisce titolo d'accesso per la 1ª e 2ª fascia delle graduatorie permanenti.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso i diplomi di Didattica della musica e la laurea in Scienze della formazione primaria, non previsti nel citato D.M. n. 11/2002.
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