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Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005

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Art. 3 - Norme specifiche per la terza fascia

1. Per il personale iscritto nella 3ª fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, allegata alla legge n. 143/2004, come interpretata dalla legge n. 186/2004 (allegato 2).

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis). Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso Ssis o con il diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato.

3. Dall'a.s. 2003/04, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato. Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato al 50%.

Il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) della tabella di valutazione (allegato 2), non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali supervalutazioni di cui al punto B.3), lettera h), della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico, che non specifico non possono superare i sei mesi per anno scolastico.

4. A decorrere dal medesimo anno 2003/2004 è prevista la doppia valutazione per i servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonché nelle sedi scolastiche ubicate in comuni classificati come di montagna, situate al di sopra dei 600 metr

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