Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005
1. Possono presentare domanda di inserimento nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis);
d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione o idoneità, ovvero ope legis , ai sensi dell'art. 1, comma 2/bis della legge n. 333/2001 e dell'art. 1, comma 4/bis della legge n. 143/2004;
e) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;
f) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (art. 6, decreto legge 25.9.2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);
h) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita con riserva nella sessione riservata di abilitazione, di cui all'O.M. n. 1 del 2/1/200
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