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Decreto MIUR - D.D.G. 31.03.2005

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Art. 7 - Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.

2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il personale docente : abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;

a/1) per il personale educativo : idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;

b) per il personale docente ed educativo : titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B) della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata

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