Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo I - Principi generali
Sezione III - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.
Articolo così modificato da: art. 9, comma 6, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179; art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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