Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 149
Sezione II - Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari 150
1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivi
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