Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo III - Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici 167
Sezione II - Gestione e conservazione dei documenti 168
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.
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