Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Articolo così modificato da: art. 31, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; art. 41, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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