Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Articolo così modificato dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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