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Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (G.U. 16.05.2005, n. 112 - S.O.)

Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 48 - Posta elettronica certificata 182

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

182

Articolo così modificato da: art. 33, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; art. 39, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il presente articolo è abrogato dall'art. 65, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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