Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni, identità digitali, istanze e servizi on-line 215
Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Rubrica così modificata dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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