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Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (G.U. 16.05.2005, n. 112 - S.O.)

Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 70 - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili 292

1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.

[2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.]

292

Articolo così modificato da: art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; art. 55, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Infine il presente articolo è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, lettera d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

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