Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo IX - Disposizioni transitorie finali e abrogazioni
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.]
Articolo abrogato dall' art. 64, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
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