Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo IX - Disposizioni transitorie finali e abrogazioni
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Articolo abrogato dall' art. 64, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
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