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Decreto legge 31.03.2005, n. 44

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 01.04.2005, n. 75)

Art. 1 septies - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva 6

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e dell'organo straordinario di liquidazione» e le parole: «per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256» sono sostituite dalle seguenti: «per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione»;

b) all'articolo 268-bis:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno»;

3) al comma 5, dopo le parole: «Ai fini dei commi 1» è inserita la seguente: «, 1-bis»;

c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: «, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,» sono

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