Decreto legge 31.03.2005, n. 44
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente:
«22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31.05.2005, n. 88.
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