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Decreto legge 31.03.2005, n. 44

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 01.04.2005, n. 75)

Art. 3 quater - Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 16

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31.05.2005, n. 88.

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