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Decreto legge 31.03.2005, n. 44

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 01.04.2005, n. 75)

Art. 3 quinquies - Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati 17

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta dall'articolo 1-quater del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede, per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo 1 della medesima legge, e, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31.05.2005, n. 88.

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