D.M. MIUR 21.03.2005
1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al DM 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal DM 3 giugno 1999 n. 141, dal DI 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'OM 29.7.1997 n. 455 e dalla direttiva 6.2.2001 possono essere attivati i
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