D.M. MIUR 21.03.2005
1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.
2. Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria.
3. L'insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell'a.s. 2004/2005. Nelle classi prime e seconde deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell'a.s. 2004/2005 è stato impartito l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.
4. Ai sensi dell'art. 1, c. 128, della legge 30.12.2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti.
Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.