D.M. MIUR 21.03.2005
1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.
4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al c. 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'art. 40, c. 1, della legge 27.12.1997, n. 449 e dell'art. 26 c. 16, della legge 23.12.1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.