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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo I - Disposizioni in materia di scuole materne

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento)

1. Il numero 7) del secondo comma dell'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero 8), la Giunta provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;".

2. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 13 del 1977, nel primo periodo, tra le parole: "sono determinati" e "in misura" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 46,".

3. Alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed eventualmente con orario ridotto."

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