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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), in materia di composizione del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria

1. All'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la durata previste per l'elezione dei corrispondenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento e contestualmente all'elezione dei medesimi.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento. I membri possono essere riconfermati."

2. Le modificazioni del comma 1 hanno efficacia con il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università in carica alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine la durata in carica del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, è prorogata fino alla data di elezione del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università.

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