IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), in materia di graduatorie del personale docente nelle scuole a carattere statale

1. La rubrica del capo I della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di organizzazione e di personale docente delle scuole a carattere statale".

2. Dopo l'articolo 2 bis della legge provinciale n. 6 del 1989 è inserito il seguente:

"Art. 2 ter

Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;

b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;

c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;

d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;

e) nella

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.