Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5
Capo II - Disposizioni in materia di istruzione
1. Dopo l'articolo 2 ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:
"Art. 2 quater - Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee
1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento, approvato sentita la competente commissione consiliare.
2. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento, il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura di cattedre o di posti di insegnamento disponibili può altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.
3. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni, il di
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