Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5
Capo II - Disposizioni in materia di istruzione
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:
"6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico. Il reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Giunta provinciale per la copertura di posti di dirigente scolastico relativi alle scuole del primo e del secondo ciclo. Al concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano maturato, dopo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o a carattere statale. La Giunta provinciale con deliberazione definisce:
a) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli, i tempi di effettuazione del periodo di formazione che si articola in moduli formativi di duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni;
b) il numero dei posti da mettere a concorso da calcolarsi tenendo conto tra l'altro dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso stesso utili per l'assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi;
c) i programmi di esame che integrano e adeguano quelli nazionali e che vertono, tra l'altro, sulla legislazione e sull'organizzazione scolastica locale, sull'ordinamento della Provincia autonoma di Trento nonché s
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.