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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, in materia di nucleo di controllo

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso la sovrintendenza scolastica " sono sostituite dalle seguenti: "presso il dipartimento competente in materia di istruzione";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai componenti del nucleo di controllo spetta un'indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 (Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia) della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, per i dipendenti provinciali, e per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti."

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

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