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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 9 - Soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione e istituzione di un servizio provinciale

1. A decorrere dalla data stabilita dal comma 2, è soppressa l'Agenzia provinciale per l'istruzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6; nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), la struttura equiparata a servizio denominata "Agenzia provinciale per l'istruzione" è sostituita dalla struttura denominata "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione".

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono disciplinate le funzioni del servizio di cui al comma 1, la data di soppressione dell'Agenzia provinciale per l'istruzione e sono dettate le norme transitorie per la definizione degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa agenzia.

3. Gli atti adottati dal dirigente del servizio di cui al comma 1 in materia di personale, anche relativi alla ricostruzione della carriera, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi.

4. Con effetto dalla data di attivazione del servizio istituito con il regolamento previsto dal comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative relative all'Agenzia provinciale per l'istruzione individuate dal medesimo regolamento.

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