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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo III - Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), relativa al sistema della formazione professionale

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito del sistema della formazione professionale è compresa anche l'alta formazione professionale, volta allo sviluppo di figure professionali dotate di alta preparazione in grado di svolgere un'attività professionale con elevate competenze tecnico-scientifiche e livelli significativi di responsabilità e autonomia, da realizzarsi valorizzando la metodologia dell'alternanza tra ambito formativo e quello lavorativo.

Possono accedere all'alta formazione professionale i giovani in possesso di titolo o qualifica professionale di durata quadriennale, o del titolo conseguito al termine dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. I percorsi di alta formazione hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l'acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale; la Giunta medesima promuove il riconoscimento in ambito nazionale ed europeo, anche attraverso forme di certificazione di qualità, del diploma di cui a questo comma e dei crediti formativi acquisiti; promuove altresì il riconoscimento legale del titolo in ambito nazionale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

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