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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo III - Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relative alla gestione delle attività di alta formazione e all'istituzione degli enti di formazione professionale

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, le parole: "attraverso i centri provinciali di formazione professionale" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia affida la gestione delle attività di alta formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle istituzioni scolastiche a carattere statale o ai soggetti di cui all'articolo 11."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nei limiti delle previsioni stabilite annualmente dalle leggi finanziaria e di bilancio, la Provincia istituisce fino a tre istituti di formazione professionale per la gestione diretta delle attività di cui al comma 1. Gli istituti di formazione professionale sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti hanno lo scopo di progettare e prestare l'offerta di formazione professionale prevista dal programma provinciale di attività per la formazione professionale e svolgono la propria attività secondo il principio di autonomia, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, nonché nell'ambito della programmazione e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale.

1 ter. Agli istituti di formazione profess

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