Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5
Capo III - Disposizioni in materia di formazione professionale
1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 25 bis - Disposizione organizzativa
1. Per lo sviluppo delle attività previste dall'articolo 3, comma 1 bis, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7."
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
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