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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo IV - Ulteriori disposizioni in materia di personale

Art. 16 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali

1. La Giunta provinciale indice un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato agli insegnanti delle scuole dell'infanzia che abbiano insegnato nelle scuole dell'infanzia provinciali o equiparate per almeno millequattrocento giorni alla data di entrata in vigore di questa legge, anche non continuativi. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia.

2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi i criteri per la valutazione e per l'attribuzione dei punteggi.

L'esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività di insegnamento nelle scuole dell'infanzia. Nella predisposizione delle graduatorie si deve comunque assegnare precedenza agli insegnanti già idonei mediante concorso ordinario.

3. Il concorso riservato è indetto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in luogo del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. La graduatoria risultante dal concorso riservato ha validità triennale ed è utilizzata, alla scadenza della graduatoria del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998 in corso di validità alla data di entrata in vigore di questa legge, per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a te

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