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O.M. MIUR 23.03.2005, n. 40

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Art. 3 -

1. Per ciascun settore formativo sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:

a) Docenti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di dirigente scolastico, direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei convitti nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore formativo al cui incarico di presidenza aspirano.

b) Docenti con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni per partecipare al corso concorso a posti di dirigente scolastico nelle scuole e negli istituti del medesimo settore formativo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini del computo del settennio é preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto nella scuola.

Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di inclusione in graduatoria è quello in cui l'aspirante ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi per un periodo inferiore ai sette anni in ciascun settore formativo, l'aspirante deve indicare il settore formativo del ruolo di appartenenza all'atto della presentazione della domanda. Il settore formativo per gli insegnanti della scuola dell'infanzia è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Sono altresì inclusi i docenti che, pur appartenendo ai ruoli di un settore formativo diverso da quello in cui è maturato il servi

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