O.M. MIUR 23.03.2005, n. 40
1. Le graduatorie provinciali sono compilate da una commissione nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all'albo entro il 28 giugno.
3. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all'albo dell'istituto.
4. Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, prima della formazione delle graduatorie, fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze della relativa provincia e delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato.
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